La CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione) ha risposto positivamente all'interrogazione sollevata da Andrea e Pietro Ichino, in merito ai criteri di diffusione delle valutazioni della ricerca universitaria condotta dall'ANVUR (Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). In quell'occasione era stata segnalata un'anomalia - al Garante per la Privacy, all'ANVUR e alla CIVIT - per ciò che concerne la diffusione della valutazione di singole pubblicazioni, allo scopo di garantire piena trasparenza ai risultati dell'Agenzia.
La commissione ha esaminato, in una seduta del 24 maggio, la lettera inviata dai fratelli Ichino a inizio mese, stabilendo di essere a favore dell'applicazione intergale dell' art.12 del DM del 7 luglio 2011, che indica la responsabilità dell'ANVUR di "diffondere i risultati del VQR 2004-2010 compresi i giudizi sulle singole pubblicazioni valutate", salva la competenza del Garante per la protezione dei dati personali.
Il giudizio favorevole all'interrogazione, da parte della CIVIT, trova coerenza "con le previsioni dell' art. 4, lett. h, l. n. 15/2009 e dell' art. 11, 1° comma, d. lgs. n.150/2009". Queste norme tendono a favorire la diffusione delle valutazioni sulle pubblicazioni oggetto del dibattito, da parte delle università e degli enti di ricerca degli autori di riferimento.