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Tumore e pedofilia: quale sentenza per il pediatra?

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Cosa può aver spinto un rispettato pediatra, che da molti anni curava e visitava bambini presso ambulatori, asili e scuole della città, tutt’ad un tratto ad abusarne sessualmente, e addirittura a fotografare e videoregistrare quei terribili incontri? Come può un uomo che per sessant’anni ha mantenuto un comportamento irreprensibile trasformarsi nel peggiore dei criminali? Queste e molte altre domande ha suscitato il caso del dott. Mattiello, pediatra vicentino accusato di avere abusato di 6 bambine di età inferiore a dieci anni. Dopo la scoperta dei fatti grazie ai sospetti dell’educatrice di un asilo, il processo ha avuto inizio davanti al GIP di Venezia, secondo il rito del giudizio immediato.

Fin qui, un caso terribile, come purtroppo molti altri che affollano la cronaca nera quotidiana.

La vera sorpresa, però, arriva quando i consulenti di parte (prof. G. Sartori di Padova e prof. P. Pietrini di Pisa) sottopongono l’imputato a Risonanza Magnetica (RM) e riscontrano un Cordoma del Clivus, raro tumore cerebrale che comprime la parte medio-bassa del tronco encefalico, con dislocazione della ghiandola ipofisaria. In poche parole, un grave tumore che, interessando determinate parti del cervello, potrebbe aver provocato nel Mattioli comportamenti anomali. La massa tumorale viene rimossa chirurgicamente. Seguono una serie di indagini volte ad accertare l’incidenza del tumore nell’insorgenza di sintomi che il pediatra presentava negli ultimi tempi: interesse ossessivo per la fotografia, crisi di pianto, disturbi sessuali. Da ultimo, incontrollabile attrazione verso le sue piccole pazienti. E da qui, la domanda: chi è da ritenersi responsabile per quei crimini, il pediatra o il suo tumore al cervello?

I periti di parte sottopongono l’imputato ad accertamenti neuropsicologici e neuroscientifici.  La perizia si conclude sostenendo la presenza dell’infermità di mente, ritenendo che abbia avuto indubbie conseguenze sulle funzioni psichiche. Sia le pulsioni verso i minori che l’insorgenza della malattia, infatti, vengono fatte risalire a circa un anno prima dell’arresto. Ciò sarebbe confermato anche dalle risultanze del test aIAT - Autobiographical Implicit Association Test: basandosi sul principio di “associazione implicita” tra eventi e stati mentali, il metodo analizza i tempi di reazione del soggetto nel premere un determinato tasto del computer quando visualizza affermazioni oggettivamente valutabili come vere o false (per una presentazione tecnica dettagliata: http://aiat.psy.unipd.it/ ).

La malattia avrebbe dunque determinato un’alterazione nell’assetto psichico del dott. Mattiello tale da impedire allo stesso di “fare altrimenti se solo lo avesse voluto”. Egli avrebbe sviluppato un’attrazione irresistibile per i bambini che prima non esisteva (“pedofilia acquisita”); la sua capacità di bloccare l’atto sessuale sarebbe stata resa impossibile dal fatto che però non era capace di percepirne il disvalore ne’ di valutarne i rischi connessi. Quindi la combinazione tra l’impulso irresistibile (incapacità di volere) e l’impossibilità di comprendere la censurabilita’ sociale del proprio comportamento (incapacità di intendere) avrebbe configurato l’impossibilità di fare altrimenti, di autodeterminarsi e, dunque, il vizio totale di mente.

La risposta dei consulenti nominati dal GIP di Venezia, tuttavia, è molto aspra. Innanzitutto viene contestata l’esistenza di una “pedofilia acquisita”: i fatti vengono qualificati come meri abusi sessuali, gravissimi in quanto diretti a minori indifesi, senza peraltro esservi alcuna infermità e tanto meno incapacità di intendere e di volere derivante dal tumore. Ciò che risulta essere particolarmente interessante sono poi i commenti alla perizia di parte. Già in alcuni casi precedenti (vd. Caso Albertani di Como, Caso Bayout di Trieste, in questa rubrica) i metodi neuroscientifici e di genetica comportamentale dei prof. Sartori e Pietrini hanno costituito una nuova frontiera nelle perizie psichiatriche all’interno dei tribunali italiani. I consulenti del giudice hanno premesso e sottolineato che non è per loro frequente dover controbattere tesi di parte cosi dettagliate e complesse: al di là del caso di specie, tuttavia, non è a lor parere utile usare sistematicamente esami neuroscientifici (come la RM, la PET, l’EEG), sia per il loro costo proibitivo sia perché in medicina si dovrebbero fare esami solo quando vi e’ una indicazione specifica di possibile malattia. Facendo diversamente, si trova necessariamente qualcosa che non va, ma non è detto che sia sempre qualcosa di utile.

Sul test aIAT, inoltre, i consulenti si dilungano per evidenziarne l’inutilizzabilità processuale. Tutti i riferimenti dei periti di parte sulla sua avvenuta validazione negli Stati Uniti partono infatti dall’errato presupposto che sia un test standardizzato e già utilizzato con finalità simili, ma si tratterebbe solo di un formato procedurale, in passato usato solo per indagini di tipo psicologico su fobie e pregiudizi: la versione forense “autobiografica” sviluppata da Sartori e colleghi non sarebbe ancora stata sottoposta a peer review. Inoltre, si tratterebbe sostanzialmente di una macchina della verità, pertanto inammissibile nel processo italiano, secondo il dettato dell’art. 188 del codice di procedura penale.

La norma prevede infatti: “Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti”:  finora sono considerate illecite le testimonianze sotto ipnosi, la somministrazione del cd. siero della verità (cioè di sostanze in grado di attenuare i riflessi), i lie detectors o macchine della verità (finora identificati in strumenti in grado di registrare, nel corso dell'esame, le variazioni della sudorazione, del battito cardiaco etc.). L’aIAT, in quanto test ancora non validato dalla comunità scientifica, che prevede che dalla velocità di risposta dell’imputato si traggano conseguenze sulla verità dei fatti, potrebbe dunque per il nostro sistema giuridico essere considerato alla stregua del poligrafo.

Il caso del dott. Mattioli è ora al vaglio del GIP. Nell’attesa di sapere se l’imputato sarà ritenuto colpevole oppure incapace di intendere e volere, si registra un’altra battaglia che si combatte parallelamente sul terreno dell’ammissione delle prove neuroscientifiche nei processi penali.Da un lato, vi sono sempre più frequenti tentativi di analizzare il cervello degli imputati sempre più a fondo, con tecniche più o meno affidabili, che paiono aver avuto finora un riscontro positivo da parte dei giudici coinvolti; dall’altro rimane una frangia di esperti molto diffidente alle novità in questione, più difficile da abbagliare, ma comunque ancorata a metodi di accertamento che potrebbero presto risultare superati.

Ogni episodio merita considerazioni diverse, ma in questo eclatante caso, per la prima volta, non assistiamo allo scontro impari tra una perizia di parte all’avanguardia e una perizia di ufficio chiaramente incompleta e inadeguata. Questa volta, i consulenti d’ufficio hanno dichiarato guerra aperta ai metodi della coppia Sartori-Pietrini, e la sentenza del giudice segnerà sicuramente un punto importante per valutare il ruolo che l’analisi del cervello umano sta ormai assumendo nei nostri casi giudiziari.


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