L’aula del Senato ha appena approvato l’ex art. 9-bis ora art.12 (Criteri di delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2010-63-EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici). L’articolo avrebbe dovuto recepire lo spirito e la sostanza della Direttiva EU, che non vieta l’utilizzazione degli animali ma indica i principi da rispettare nel loro uso e allevamento a fini sperimentali. L’Art. 5della Direttiva, infatti, stabilisce che gli animali possono essere utilizzati per la ricerca di base e per quella biomedica, finalizzata allo studio delle malattie ed al loro trattamento. L’art. 12, stravolgendo il principio ispiratore e le indicazioni della Direttiva, introduce invece una serie di divieti che colpiscono, la ricerca di base, la ricerca finalizzata alla cura delle malattie (ricerca traslazionale) e l’allevamento degli animali da esperimento.
Come scienziati siamo fortemente preoccupati del fatto che, se applicati, i divieti contenuti nell’art. 12, produrranno inevitabilmente il blocco dei finanziamenti, sia futuri che già attribuiti, alla ricerca di base, e di fatto l’impossibilità di praticarla. In questo l’Italia sarebbe unica tra le nazioni europee e mondiali.
Ma non è solo la ricerca di base ad essere in serio pericolo, anche la ricerca biomedica finirebbe per isterilirsi, privata dell’apporto della ricerca di base.
Inoltre, inspiegabilmente, e in contraddizione con il punto c) che consente la ricerca finalizzata alla cura, l’art. 12, al punto g), vieta l’utilizzo degli animali per lo studio dei xenotrapianti e delle sostanze d’abuso. Gli xenotrapianti sono fondamentali per terapie innovative e sperimentali volte alla cura di gravi patologie, per lo sviluppo di terapie antitumorali personalizzate e per la ricerca di tipi più avanzati e sicuri di valvole cardiache. L’utilizzo di queste tecniche ha salvato milioni di vite umane ed il loro abbandono metterebbe a serio rischio la salute dell’Uomo .Secondo l’art. 9bis, l’Italia, unica nazione al mondo, non dovrebbe effettuare ricerche in questo campo.
Le tossicodipendenze secondo i dati 2012 del Dipartimento Politiche Antidroga riguardano oltre 2.000.000 di italiani. La conoscenza dei meccanismi della dipendenza è essenziale per lo sviluppo di terapie adeguate.
L’art.12 contiene poi una serie di indicazioni, come per esempio quelle riguardanti l’esecuzione degli esperimenti ( punto e) e i principi cui dovranno ispirarsi le norme per l’uso degli animali transgenici (punto f), principi che, se applicati in maniera restrittiva, potrebbero di fatto impedire l’uso di questi animali, ormai fondamentale per la ricerca biomedica. Anche in questo caso l’art.12 si dimostra più realista del re, visto che, per l’uso degli animali transgenici, la direttiva europea non prevede alcuna norma speciale, diversa da quelle che si applicano agli altri animali.
Infine, l'art. 12 vieta in Italia l’allevamento per cani, gatti e primati non-umani destinati alla ricerca scientifica (punto h). Ciò comporterebbe, sul piano economico, un aumento dei costi d'acquisto e una dipendenza dall'estero e, sul piano scientifico, l’impossibilità di fare ricerca sullo sviluppo pre- e peri-natale. Molte ricerche verrebbero trasferite all’estero, con evidente danno per la scienza e l’economia italiane. (punto h). La Direttiva invita gli stati membri a stabilire una serie di criteri per l’allevamento degli animali da esperimento ma non lo vieta.
L’art 12, stravolgendo la Direttiva EU 63-2010, intacca uno dei suoi pilastri fondativi della UE, l'armonizzazione delle regole nei diversi Stati. Tecnicamente ciò potrebbe portare il nostro Paese in procedura di infrazione, scientificamente metterebbe la ricerca italiana fuori dall’Europa.
Un’ultima considerazione sul metodo con il quale l’articolo in questione è stato confezionato e approvato: la totale assenza di consultazione della comunità scientifica e industriale, che pure è costituita da migliaia di ricercatori, lavoratori ad alta specializzazione, delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati. Sarebbe come se il Parlamento, nel giro di una settimana e nel chiuso di una Commissione, prendesse decisioni gravemente limitative la produttività e competitività delle imprese metalmeccaniche senza interpellare né i metalmeccanici né le imprese, anzi, utilizzando una procedura d’urgenza che non dà tempo per un intervento. Questo è di fatto quello che è successo nel campo della ricerca biologica di base e biomedica e del suo indotto industriale.
Per tutte queste considerazioni chiediamo che l’art. 12 (ex 9bis) venga riscritto e riportato nel solco della Direttiva comunitaria.
Il Direttivo del Gruppo 2003 per la Ricerca