Il recente decreto legislativo numero 155 del 13 Agosto 2010 ha abrogato un’importante norma a tutela della salute. Con l’emanazione di questo provvedimento, infatti. il nostro paese fa un grande passo indietro circa l’impegno di rispettare l’obiettivo di qualità per il benzo(a)pirene di 1 ng/m3 nelle città con popolazione superiore ai 150.000 abitanti. Tale obiettivo era stato sancito con il Decreto ministeriale del 25 Novembre 1994 che ne prevedeva l’osservanza a partire dal primo gennaio del 1999. Il nuovo decreto invece, abrogando per intero la vecchia normativa, cancella l’impegno rimandandolo al 2013. Questo atto ha provocato l’indignazione della comunità scientifica e degli enti di controllo che in questi anni si sono profusi in notevoli sforzi in termini di studi, sviluppo di metodi e di attività di monitoraggio per il rispetto di tale limite.
All’indignazione ed alla delusione si somma la preoccupazione determinata dal fatto che il benzo(a)pirene (BaP) è stato recentemente riclassificato dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) come sostanza cancerogena accertata per l’uomo. E pensare che l’Italia, antesignana in Europa, già nel ’94 aveva stabilito l’obiettivo di qualità per il BaP quando la IARC lo classificava ancora come «probabile» sostanza cancerogena per l’uomo.
Per questo non si comprende il razionale di derogare, proprio ora, un limite, che una volta tanto, rappresentava un motivo di orgoglio per il nostro paese. Senza considerare la situazione di impasse che si creerà per quelle amministrazione che su questo limite avevano incardinato la pianificazione territoriale, le azioni di risanamento, le autorizzazioni alle attività produttive, eccetera. Il Ministero dell’ambiente sostiene che la nuova norma è stata promulgata con l’obiettivo di allinearsi alla normativa comunitaria. Il fatto che la normativa europea fissi come termine ultimo di applicazione il 31 dicembre 2012 non è motivo valido per rinviare a tale data l'applicazione di un obiettivo che la precedente legislazione fissava come vigente a partire dal primo gennaio 1999. E’ da considerare infatti che il Trattato CE all'articolo recita così:
«I provvedimenti di
protezione adottati per realizzare gli obiettivi della politica
ambientale della Comunità non impediscono ai singoli Stati membri di
mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora
maggiore. Tali provvedimenti devono essere
compatibili con il presente Trattato. Essi sono notificati alla
Commissione.»
Questa è una clausola di salvaguardia delle legislazioni nazionali più avanzate, come quella che l'Italia poteva a buon ragione vantare.
Forse c’è un’altra ragione? Se anche ci fosse, non sarebbe certo condivisibile da parte degli uomini di scienza. Pertanto le principali società scientifiche, la Società italiana di aerosol (IAS), la Società chimica italiana (SCI) hanno
sostenuto un appello per far ritirare il provvedimento (pdf) A fronte di questa presa di posizione, le società scientifiche sono state invitate a partecipare a una conferenza stampa tenutasi lo scorso 17 novembre, presso la
Camera dei deputati, in coda alle audizioni informali della Commissione ambiente sull’argomento.
All’iniziativa organizzata da alcuni parlamentari della Commissione e
dall’Associazione peacelink hanno partecipato anche i rappresentati
della Società chimica italiana, della Società italiana di aerosol, della
Società italiana di pediatria, della Federazione italiana medici pediatri e dell’Associazione culturale pediatri.
Alla fine del proficuo incontro, i parlamentari coinvolti si sono impegnati a predisporre un documento che induca il Governo a rivedere la normativa. Speriamo bene.