La Commissione Affari Sociali della Camera, in seguito alle audizioni dei giorni scorsi, ha espresso il suo parere in merito all'Art.13 del disegno di legge, già approvato in Senato, per il recepimento della Direttiva UE sulla protezione degli animali utilizzati in ricerca scientifica. L'Art.13 (ex 9 bis), stravolgendo i principi contenuti nella Direttiva Europea, è stato al centro delle polemiche delle ultime settimane e del dibattito nato in seguito allo sconcerto e alla preoccupazione della comunità scientifica.
La Commissione non modifica, di fatto, il testo originale
prodotto dalla Commissione Rapporti con la UE del Senato. Tuttavia, viene fatta
presente la necessità di attenersi alle indicazioni contenute nella Direttiva,
con un richiamo esplicito agli esponenti del Governo.
Si tratta di un risultato importante,
frutto di una corsa contro il tempo a cui hanno contribuito in modo
determinante i membri della Commissione, il Presidente della stessa, onorevole Vargiu,
Piergiorgio Strata e Silvio Garattini,
che hanno preso parte alle audizioni.
Il Gruppo 2003 e Scienzainrete
continueranno a seguire nei prossimi giorni l'evoluzione di questo percorso
legislativo, con tutti i mezzi con cui hanno sostenuto finora questa battaglia.
PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato)
La XII Commissione
(Affari sociali),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di
delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);
rilevata la presenza di profili problematici connessi soprattutto all'articolo
13 del provvedimento in titolo, recante principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, evidenziati da più
parti nel corso del dibattito svolto presso la XII Commissione;
considerato che i punti critici della predetta disposizione, come è emerso dal
dibattito nonché da alcune audizioni informali che hanno avuto luogo presso la
Commissione stessa, riguardano principalmente i divieti posti dal comma 1,
lettere b), d) - con particolare riferimento al divieto di
esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse
comportino dolore all'animale - e) ed f) - soprattutto per quanto
attiene al divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti e per le
ricerche su sostanze d'abuso. In particolare, sono state espresse forti
preoccupazioni in relazione ai richiamati divieti, in quanto vi è il timore che
essi finiscano per compromettere la continuazione in Italia della ricerca di
base, biomedica e applicata e delle sue applicazioni cliniche già ampiamente
presenti nella pratica attuale, determinando peraltro condizioni di rischio di
infrazione in quanto appaiono misure “più rigorose” di quelle previste dalla
citata direttiva, e pertanto espressamente vietate dall’articolo 2 della
direttiva medesima;
preso atto dell'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla definitiva
approvazione del provvedimento in titolo, il cui iter subirebbe un
rallentamento nel caso in cui fossero apportate delle modifiche dalla Camera,
poiché sarebbe necessaria una nuova lettura presso l'altro ramo del Parlamento,
ciò che determinerebbe un ulteriore aggravamento della situazione di infrazione
già aperta dalla Commissione europea in quanto la direttiva avrebbe dovuto
essere attuata dal novembre 2012;
considerata, altresì, la necessità per cui il Governo, in sede di attuazione
della delega, con riferimento ai richiamati punti problematici dell'articolo
13, si attenga comunque alla esigenza espressa al comma 2 dell’articolo 13, di
conformarsi alla normativa europea nell’applicazione dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché alle indicazioni
che la Commissione intende rivolgergli attraverso l’adozione di appositi atti
di indirizzo;
esaminate, inoltre, le altre parti del disegno di legge in titolo afferenti
alla competenza della XII Commissione: in particolare, tra le direttive incluse
nell’Allegato B, quelle concernenti, rispettivamente, l’assistenza sanitaria
transfrontaliera; le modifiche al codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella
catena di fornitura legale; la farmacovigilanza; il riconoscimento delle
ricette mediche emesse in un altro Stato membro; le norme di polizia sanitaria
per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi
di pollame e uova da cova,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
facendo
salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui
all’articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla
disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all’obbligo di
conformarsi alla normativa europea nell’applicazione dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13.
PROPOSTA DI
RELAZIONE DEL RELATORE
Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge
europea 2013”
(C. 1327 Governo, approvato dal Senato)
La
XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal
Senato);
considerate, in particolare, le
disposizioni recate rispettivamente dagli articoli 14 - che opera una revisione
delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline
ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; 15 - che
detta disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa
europea in materia di biocidi; 16 - che reca alcune norme tese a garantire
l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici; 17 - che
modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, recante la disciplina
nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti
alimentari, al fine di evitare incertezze da parte degli operatori sull’obbligo
di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito
l'opportunità di prevedere, al comma 5 del suddetto articolo 16, un termine per
la emanazione del decreto del Ministro della salute ivi previsto, nonché la
esclusione della sperimentazione e l’importazione di materie prime testate su
animali.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012 (Doc.
LXXXVII, n. 1)
La
XII Commissione (Affari sociali),
esaminata, per la parte di propria
competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea relativa all’anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1);
preso atto, in particolare, del
ruolo assunto dall’Italia nell’ambito dei lavori per la definizione della
proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, nonché la
partecipazione ai lavori del gruppo istituito dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 14 della direttiva 2011/24/UE, concernente l’applicazione dei
diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera;
rilevato, altresì, il contributo fornito dal Ministero della salute ai
fini dell’elaborazione della nuova normativa sui dispositivi medici;
preso atto, con riferimento al settore dell’igiene,
sicurezza degli alimenti e nutrizione,
della posizione assunta dall’Italia in merito alla controversa questione
concernente la modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 concernente la
revisione dell’ispezione delle carni;
considerato, inoltre, l’impegno del Governo a seguire con attenzione
l’attuazione della iniziativa–faro "Una piattaforma europea contro la
povertà e l’emarginazione", lanciata dalla Commissione europea nell’ambito
della Strategia Europa 2020, l’impegno profuso per la promozione degli
obiettivi dell’anno, sul piano sia nazionale che europeo, con riferimento alla
celebrazione dell’Anno europeo 2012 dell’invecchiamento attivo e della
solidarietà tra le generazioni, nonché il ruolo assunto dall’Italia sul fronte
delle politiche antidroga, soprattutto per quanto concerne il contributo alla
realizzazione della nuova Strategia Europea 2013-2020;
rilevata, in generale, una certa difformità per quanto
concerne la trattazione dei diversi temi afferenti ai capitoli della salute e
delle politiche sociali, nel senso che in determinati casi emerge chiaramente
la posizione assunta dal Governo italiano mentre in altri la suddetta relazione
si limita a elencare l’attività svolta nell’ambito dei vari comitati e gruppi
di lavoro attivi presso le istituzioni europee,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
nell'ambito
delle materie afferenti la competenza della Commissione affari sociali, si
valuti l'opportunità di utilizzare criteri di maggiore omogeneità, in sede di
predisposizione della futura relazione, dando conto delle precise posizioni
assunte dal Governo italiano sui singoli provvedimenti oggetto di discussione
presso le istituzioni europee.