La Commissione Affari Sociali della Camera, in seguito alle audizioni dei giorni scorsi, ha espresso il suo parere in merito all'Art.13 del disegno di legge, già approvato in Senato, per il recepimento della Direttiva UE sulla protezione degli animali utilizzati in ricerca scientifica. L'Art.13 (ex 9 bis), stravolgendo i principi contenuti nella Direttiva Europea, è stato al centro delle polemiche delle ultime settimane e del dibattito nato in seguito allo sconcerto e alla preoccupazione della comunità scientifica.
La Commissione non modifica, di fatto, il testo originale
prodotto dalla Commissione Rapporti con la UE del Senato. Tuttavia, viene fatta
presente la necessità di attenersi alle indicazioni contenute nella Direttiva,
con un richiamo esplicito agli esponenti del Governo.
Si tratta di un risultato importante,
frutto di una corsa contro il tempo a cui hanno contribuito in modo
determinante i membri della Commissione, il Presidente della stessa, onorevole Vargiu,
Piergiorgio Strata e Silvio Garattini,
che hanno preso parte alle audizioni.
Il Gruppo 2003 e Scienzainrete
continueranno a seguire nei prossimi giorni l'evoluzione di questo percorso
legislativo, con tutti i mezzi con cui hanno sostenuto finora questa battaglia.
La XII Commissione
(Affari sociali),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di
delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);
rilevata la presenza di profili problematici connessi soprattutto all'articolo
13 del provvedimento in titolo, recante principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, evidenziati da più
parti nel corso del dibattito svolto presso la XII Commissione;
considerato che i punti critici della predetta disposizione, come è emerso dal
dibattito nonché da alcune audizioni informali che hanno avuto luogo presso la
Commissione stessa, riguardano principalmente i divieti posti dal comma 1,
lettere b), d) - con particolare riferimento al divieto di
esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse
comportino dolore all'animale - e) ed f) - soprattutto per quanto
attiene al divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti e per le
ricerche su sostanze d'abuso. In particolare, sono state espresse forti
preoccupazioni in relazione ai richiamati divieti, in quanto vi è il timore che
essi finiscano per compromettere la continuazione in Italia della ricerca di
base, biomedica e applicata e delle sue applicazioni cliniche già ampiamente
presenti nella pratica attuale, determinando peraltro condizioni di rischio di
infrazione in quanto appaiono misure “più rigorose” di quelle previste dalla
citata direttiva, e pertanto espressamente vietate dall’articolo 2 della
direttiva medesima;
preso atto dell'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla definitiva
approvazione del provvedimento in titolo, il cui iter subirebbe un
rallentamento nel caso in cui fossero apportate delle modifiche dalla Camera,
poiché sarebbe necessaria una nuova lettura presso l'altro ramo del Parlamento,
ciò che determinerebbe un ulteriore aggravamento della situazione di infrazione
già aperta dalla Commissione europea in quanto la direttiva avrebbe dovuto
essere attuata dal novembre 2012;
considerata, altresì, la necessità per cui il Governo, in sede di attuazione
della delega, con riferimento ai richiamati punti problematici dell'articolo
13, si attenga comunque alla esigenza espressa al comma 2 dell’articolo 13, di
conformarsi alla normativa europea nell’applicazione dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché alle indicazioni
che la Commissione intende rivolgergli attraverso l’adozione di appositi atti
di indirizzo;
esaminate, inoltre, le altre parti del disegno di legge in titolo afferenti
alla competenza della XII Commissione: in particolare, tra le direttive incluse
nell’Allegato B, quelle concernenti, rispettivamente, l’assistenza sanitaria
transfrontaliera; le modifiche al codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella
catena di fornitura legale; la farmacovigilanza; il riconoscimento delle
ricette mediche emesse in un altro Stato membro; le norme di polizia sanitaria
per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi
di pollame e uova da cova,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
facendo
salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui
all’articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla
disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all’obbligo di
conformarsi alla normativa europea nell’applicazione dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13.